IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso
movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del Comune di Isola del Giglio
del 19 gennaio 2023, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nelle Isole del Giglio e di Giannutri per i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti
ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’Isola del
Giglio;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del governo di Grosseto –
area III – in data 1° marzo 2023, n. 12452, con la quale si esprime
parere favorevole all’emissione del decreto in questione;
Vista la deliberazione della giunta Regionale Toscana del 30
gennaio 2023, n. 65, con la quale la Regione Toscana esprime parere
favorevole all’emissione del decreto in questione;
Decreta:
Art. 1 – Divieti
1. Dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023 sono vietati l’afflusso
e la circolazione nell’Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola
stessa, ad esclusione del concessionario che effettua trasporto
pubblico locale comunale.
2. Dal 5 agosto 2023 al 25 agosto 2023 e’, altresi’, vietato
l’afflusso e la circolazione nell’Isola del Giglio dei veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’isola stessa,
comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero
domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.
3. Dal 1° aprile 2023 al 1° novembre 2023 e’ vietato l’afflusso e
la circolazione nell’Isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a
persone non stabilmente residenti nell’isola stessa, comprendendo,
nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel
Comune di Isola del Giglio – frazione Isola di Giannutri.
Art. 2 – Deroghe
1. Per l’Isola del Giglio, nel periodo di cui all’art. 1, comma 2,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli
comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale
condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno
cinque giorni sull’Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari
trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell’unico
campeggio esistente nell’isola. Durante il periodo di vigenza dei
divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull’isola ed a
richiesta degli organi di controllo, un’autocertificazione, da
conservare all’interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno,
nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed
intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e
codice fiscale) ed i dati del datore dell’alloggio (nome esercizio,
localita’ e periodo del soggiorno), nonche’ le date di arrivo e di
partenza;
c) veicoli con targa estera;
d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell’Isola
del Giglio;
e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
f) veicoli al servizio di persone con disabilita’, purche’ muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’
italiana o estera.
2. Per l’Isola di Giannutri, nel periodo di cui all’art. 1, comma
3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed
antincendio;
b) veicoli al servizio di persone con disabilita’, purche’ muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’
italiana o estera;
c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di
materiali classificati rifiuti speciali;
d) veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla manutenzione
dell’acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al
trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonche’ veicoli
commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.
Art. 3 – Autorizzazioni
1. Al Comune di Isola del Giglio e’ concessa la facolta’, in caso
di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
Art. 4 – Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e’ punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430
a euro 1.731, cosi’ come previsto dall’art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5 – Vigilanza
1. Il prefetto di Grosseto e’ incaricato della esecuzione e della
sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 9 marzo 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 855
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